Debiti, scarsa liquidità, ricorso frequente al finanziamento bancario, stati di difficoltà oggettiva nel risanare i debiti? Quale destino per le imprese?

Debiti, scarsa liquidità, ricorso frequente al finanziamento bancario, stati di difficoltà oggettiva nel risanare i debiti? Quale destino per le imprese?

E’ ormai di pubblico dominio l’intervento del legislatore per la gestione delle posizioni debitorie e delle condizioni di obiettiva difficoltà finanziarie anche delle imprese con il d.lgs. 14/2019. Tale provvedimento snellisce la procedura prevista dalla Legge 3/2012, riscrivendo la norma adattandola non solo al consumatore ma anche alla piccola impresa ed al libero professionista, consentendo di risolvere le posizioni debitorie in essere, per una possibile ripartenza. Questo è quanto accade quando il soggetto si trova nella condizione di sovraindebitamento, ossia: «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza». Il procedimento è molto semplice. La norma ha previsto organi appositi che si occupano di favorire la composizione della crisi. L’accordo con i creditori viene strutturato seguendo dei criteri specifici, indicati nella norma stessa. I debiti vengono liquidati secondo un piano in percentuale alla reale possibilità delle economie aziendali. Anche in caso di posizioni garantite da pegno o ipoteca l’esdebitazione viene garantita secondo le economie realizzabili, talvolta anche con il ricorso a terzi che offrano garanzie, oppure mediante la cessione di crediti non ancora incassati. I crediti che non possono essere soddisfatti diverranno inesigibili.

Quanto previsto nel 2012 dalla legge 3, non ha trovato terreno fertile a causa dei costi e del complesso iter da seguire, per questo il Codice della Crisi d’Impresa li ha ripensati e snelliti.

Nel caso di sovraindebitamento, i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure: il piano di ristrutturazione dei debiti, riservato al consumatore in sostituzione del piano del consumatore; il concordato minore,  diretto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative in sostituzione dell’accordo di composizione della crisi; la liquidazione controllata del debitore, in luogo della liquidazione del patrimonio. Per procedere è necessaria la presentazione della documentazione relativa alle diverse posizioni debitorie e quelle relative all’andamento economico dell’azienda, tutto ciò al fine di ricostruire minuziosamente la realtà dell’impresa. La proposta del piano di esdebitazione dev’essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, sulla quale il Giudice provvederà con l’emissione del decreto di omologa dell’accordo, dando seguito al medesimo. La norma entrerà in vigore nell’agosto 2020.

Avv. Vittorio Marrocu